Pubblicato e revisione modifica 16 Maggio, 2022.

La legge n. 215 del 2021 ha disposto la non impugnabilità dell’estratto di ruolo e limiti all’impugnabilità del ruolo nell’ambito del contenzioso tributario.

L’ordinanza della Cassazione n. 4526 dell’11 febbraio 2022

Dopo la modifica normativa si discute già di eventuali profili di illegittimità costituzionale.

Il problema attiene alla natura della norma se sia sostanziale, o processuale, e se, dunque si applichi anche ai giudizi tributari in corso.

La questione, anche relativa alla retroattività o meno della nuova norma è stata rimessa dalla Sezione Quinta della Cassazione al Primo Presidente perché valuti l’assegnazione alle Sezioni Unite.

La non impugnabilità dell’estratto di ruolo.  

L’art. 3-bis d.l. 21 ottobre 2021, n. 146/2021, convertito in l. n. 215/2021 ha introdotto come regola generale la non impugnabilità dell’estratto di ruolo.

Il ruolo si può impugnare solo in alcuni casi.

E’ possibile l’impugnazione del ruolo e della cartella di pagamento che si ritiene illegittimamente notificata soltanto se il debitore che agisce in giudizio dimostra che l’iscrizione a ruolo può procuragli un pregiudizio:

  • al fine della partecipazione ad una procedura di appalto, per effetto di quanto è previsto, in materia di contratti pubblici, dall’art. 80, comma 4, d.lgs. n. 50/2016,
  • oppure per la riscossione di somme dovute a suo favore dai soggetti pubblici di cui all’art. 1, comma 1, lett. a), d. m. n. 40/2008, per effetto delle verifiche indicate all’art. 48-bis d.P.R. n. 602/1973,
  • o per la perdita di un beneficio nei rapporti con la pubblica amministrazione.

Occorre ricordare però che l’estratto di ruolo, seppure risulta inserito tra i provvedimenti di cui al comma 4-bis, non sembrava comunque neppure prima suscettibile di impugnazione.

Infatti, non è ricompreso nell’elenco degli atti impugnabili e oggetto del ricorso dell’art. 19, d.lgs. n. 546/1992.

Le Sezioni Unite, poi, con la sentenza n. 19704/2015, hanno descritto la differenza sostanziale tra:

  • ruolo, inteso come atto impositivo espressamente previsto e regolato dalla legge, anche quanto alla sua impugnabilità ed ai termini perentori di impugnazione;
  • estratto di ruolo come documento informatico contenente gli elementi della cartella che non contiene alcuna pretesa impositiva.

Hanno negato espressamente la natura provvedimentale dell’estratto di ruolo, consistente in un “documento” inidoneo a contenere una pretesa impositiva, diretta o indiretta e hanno stabilito la non impugnabilità del medesimo.