La richiesta di risarcimento danni
A seconda delle modalità in cui il sinistro si è verificato e delle conseguenze subite da persone e/o cose la denuncia del sinistro e la richiesta di risarcimento danni da sinistro stradale variano.
I conducenti dei veicoli coinvolti in un incidente stradale o , se diversi , i proprietari hanno l’obbligo di denunciare il sinistro.
Il risarcimento diretto
Per i sinistri di modesto valore e/o non particolarmente complessi dal punto di vista dell’accertamento della responsabilità ed in considerazione dell’entità dei danni , il Codice delle Assicurazioni prevede all’art. 149 la procedura di risarcimento c.d. diretto .
In tal caso la richiesta di risarcimento si propone alla propria compagnia assicurativa invece che nei confronti della impresa di assicurazione del soggetto responsabile del sinistro.
I presupposti del risarcimento diretto sono:
- luogo del sinistro in Italia, coinvolgimento di soli due veicoli, identificati, assicurati ed immatricolati in Italia
- danni materiali al solo veicolo, alle cose trasportate purchè di proprietà del conducente e danni fisici al conducente purchè le lesioni non siano gravi (invalidità permanente non superiore a 9 punti percentuali c.d.micropermanenti)
- scontro effettivo tra i veicoli;
- il conducente/proprietario del veicolo che richiede il risarcimento non è l’esclusivo responsabile del sinistro
Il risarcimento ordinario
Nel caso in cui non vi siano le condizioni ed i requisiti del risarcimento diretto i conducenti e se diversi i proprietari dei veicoli coinvolti la richiesta di risarcimento dovrà essere rivolta all’ impresa assicuratrice del soggetto responsabile .
La fase stragiudiziale della richiesta di risarcimento danni da sinistro stradale
La richiesta di risarcimento danni deve contenere tutti gli elementi previsti dall’art. 148 del Codice delle Assicurazioni ed inviata dal danneggiato all’impresa di assicurazione.
A questo punto l’Impresa ha l’obbligo di formulare un’offerta congrua di risarcimento e/o comunicare i motivi specifici per i quali non ritiene di formulare offerte oppure richiedere integrazione documentale.
Nel caso di danni a cose l’assicurazione ha un termine di 60 giorni per la risposta, ridotto a 30 nel caso di modulo di denuncia sottoscritto dai soggetti coinvolti nel sinistro.
In caso di danni a persone l’Impresa ha 90 giorni di tempo .