La responsabilità medica: natura contrattuale ed extracontrattuale

La responsabilità medica può essere di natura contrattuale ed extracontrattuale.

L’art. 7 della legge n. 24/2017 (c.d. legge “Gelli-Bianco”) prevede che “la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell’adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell’opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del c.c., delle loro condotte dolose o colposa”.

Pertanto, per quanto riguarda la struttura sanitaria, si tratta di  responsabilità contrattuale, in considerazione del contratto atipico che il paziente, al momento dell’ingresso in ospedale, conclude con la struttura.

Il medico, in base all’art. 7 della Legge Gelli  risponde a titolo di responsabilità extracontrattuale degli eventuali danni provocati al paziente.

La Cassazione, pronunciandosi sulla richiesta di risarcimento del danno domandata dal congiunto di un paziente deceduto nei confronti di un’azienda sanitaria, ha riaffermato il principio secondo il quale «la responsabilità della struttura sanitaria per i danni da perdita del rapporto parentale, invocati iure proprio dai congiunti di un paziente deceduto, è qualificabile come extracontrattuale. Infatti, il rapporto contrattuale che si instaura fra il paziente e la struttura sanitaria (o il medico) esplica i suoi effetti tra le sole parti del contratto e, pertanto, l’inadempimento della struttura o del professionista genera responsabilità “contrattuale” esclusivamente nei confronti del paziente (responsabilità che, in caso di decesso, può essere fatta valere dai congiunti iure ereditario)».

Cassazione civile sez. III, 15/02/2022, n.4904

Responsabilità penale

La condotta del medico può essere punita penalmente.

Infatti, l’art. 590-sexies prevede che se i reati di omicidio colposo (589 c.p.) e di lesioni personali colpose (590 c.p.) sono commessi nell’esercizio della professione sanitaria, si applicano le pene ivi previste.

Qualora l’evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto

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