Risarcimento danni in ambito civile
Vediamo le norme del codice civile con riferimento al risarcimento danni.
Il codice civile prevede all’art. 2043 che “qualunque fatto doloso o colposo che rechi ad altri un danno ingiusto obbliga chi ha commesso il fatto a risarcire il danno”.
Il danno può essere conseguenza di una condotta illecita extracontrattuale o contrattuale alla quale consegue un ristoro, il risarcimento, che può essere di natura patrimoniale o non patrimoniale.
Il risarcimento del danno può aversi dunque anche in seguito all’inadempimento o inesatto adempimento e/o ritardo di una obbligazione.
Il codice civile infatti, all’art. 1223 prevede che: “Il risarcimento del danno per l’inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta”.
Quando si può chiedere il risarcimento
Per ottenere il risarcimento occorre dare la prova di aver subito un danno, la condotta illecita o inadempiente dell’altra parte, il nesso causale tra condotta e danno e l’entità del danno.
Quali danni possono essere risarciti
Il nostro ordinamento prevede la risarcibilità del danno patrimoniale e non patrimoniale.
Il danno patrimoniale è rappresentato essenzialmente dal lucro cessante e danno emergente.
Per lucro cessante si intende il mancato guadagno in conseguenza dell’inadempimento o del fatto illecito
Per danno emergente si intende la perdita economica subita per colpa dell’inadempimento e inesatto adempimento o ritardo della prestazione del debitore.
Il danno non patrimoniale, comprende il pregiudizio non immediatamente quantificabile economicamente, come ad esempio il danno biologico, morale, esistenziale , e tutti i danni che comportano un peggioramento nella qualità della vita di una persona
Criteri liquidazione danno non patrimoniale
Con riferimento ai criteri di liquidazione del complessivo danno non patrimoniale la Cassazione civile di recente con sentenza n. 15733 del 17.05.2022 ha stabilito che:
Nel procedere alla liquidazione del complessivo danno non patrimoniale, il giudice di merito deve:
- accertare l’esistenza, nel singolo caso, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale (c.d. danno biologico) e del danno morale;
- in caso di positivo accertamento dell’esistenza (anche) di quest’ultimo, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le tabelle di Milano, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno, ma pervengono (non correttamente, per quanto si dirà nel successivo punto 3) all’indicazione di un valore monetario complessivo (costituito dalla somma aritmetica di entrambe le voci di danno);
- in caso di negativo accertamento, e di conseguente esclusione della componente morale del danno (accertamento da condurre caso per caso), considerare la sola voce del danno biologico, depurata dall’aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando, conseguentemente il solo danno dinamico-relazionale (biologico);
- in caso di positivo accertamento dei presupposti per la c.d. personalizzazione del danno (biologico), procedere all’aumento fino al 30% del valore del solo danno biologico, depurato, analogamente a quanto indicato al precedente punto 3, dalla componente morale del danno automaticamente (ma erroneamente) inserita in tabella, giusta il disposto normativo di cui all’art. 138, comma 3, del codice delle assicurazioni.