Il contributo unificato per l’ iscrizione a ruolo delle cause  ha sostituito tutte le altre imposte versate, in passato, per i procedimenti penali, civili e amministrativi.

Il contributo unificato: normativa

Il Testo Unico delle Spese di Giustizia (dPR n. 115 del 30 maggio 2002) all’articolo 9 prevede che:

“1. E’ dovuto il contributo unificato di iscrizione a  ruolo,  per ciascun grado di giudizio, nel processo civile, compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione,   nel  processo amministrativo e nel processo tributario ,  secondo  gli  importi previsti dall’articolo 13 e salvo quanto previsto dall’articolo 10.

1-bis. Nei processi per controversie di  previdenza  ed  assistenza obbligatorie, nonché per quelle individuali di lavoro o  concernenti rapporti di pubblico impiego le parti che sono titolari di un reddito imponibile ai fini dell’imposta  personale  sul  reddito,  risultante dall’ultima dichiarazione, superiore a tre volte  l’importo  previsto dall’articolo  76,  sono  soggette,  rispettivamente,  al  contributo unificato di iscrizione a ruolo nella misura di cui all’articolo  13, comma 1, lettera a), e comma 3, salvo che per i processi dinanzi alla Corte di cassazione in cui il contributo é dovuto  nella  misura  di cui all’articolo 13, comma 1.”

All’art. 10 è prevista l’esenzione dal contributo unificato per specifici procedimenti.

 Tabelle Importi Contributo Unificato

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