Il contributo unificato per l’ iscrizione a ruolo delle cause ha sostituito tutte le altre imposte versate, in passato, per i procedimenti penali, civili e amministrativi.
Il contributo unificato: normativa
Il Testo Unico delle Spese di Giustizia (dPR n. 115 del 30 maggio 2002) all’articolo 9 prevede che:
“1. E’ dovuto il contributo unificato di iscrizione a ruolo, per ciascun grado di giudizio, nel processo civile, compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione, nel processo amministrativo e nel processo tributario , secondo gli importi previsti dall’articolo 13 e salvo quanto previsto dall’articolo 10.
1-bis. Nei processi per controversie di previdenza ed assistenza obbligatorie, nonché per quelle individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego le parti che sono titolari di un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione, superiore a tre volte l’importo previsto dall’articolo 76, sono soggette, rispettivamente, al contributo unificato di iscrizione a ruolo nella misura di cui all’articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 3, salvo che per i processi dinanzi alla Corte di cassazione in cui il contributo é dovuto nella misura di cui all’articolo 13, comma 1.”
All’art. 10 è prevista l’esenzione dal contributo unificato per specifici procedimenti.