Pubblicato e revisione modifica 17 Gennaio, 2023.

La Cassazione Civile con una recente sentenza ha dichiarato la cessazione dell’obbligo di mantenimento della figlia accogliendo il ricorso del padre.

La figlia era, infatti, “rimasta inerte nel reperire un’ attività lavorativa” ed anzi aveva impiegato le risorse economiche ricevute dal padre per acquistare un immobile in località balneare.

La decisione della Cassazione

Con l’ordinanza n. 358 del 10.01.2023, la Cassazione ha accolto le doglianze del padre ed accolto il ricorso con rinvio alla Corte di Appello competente.

L’orientamento giurisprudenziale sull’obbligo di mantenimento

Il ricorrente ha richiamato un consolidato orientamento giurisprudenziale ed in particolare:

  • Cass. n. 22314/2017 che ha confermato il decreto della corte di merito che, in riforma della decisione di primo grado , ha stabilito la revoca del mantenimento alla figlia trentacinquenne disoccupata ma che non era affetta da patologie che ne riducessero la capacità lavorativa.
  •  Cass. n. 5883/2018 che ha confermato la revoca dell’assegno ad un figlio ultra trentenne in quanto decisione conforme alla giurisprudenza di legittimità a tenore della quale “ai fini del riconoscimento dell’obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all’età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, perché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di formazione nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, perché compatibili con le condizioni economiche dei genitori”.
  • Cass. n. 17183/2020 che ha ribadito che la maggiore età, tanto più quando è matura, implica l’insussistenza del diritto al mantenimento. La capacità di mantenersi e l’attitudine al lavoro sussistono sempre, in sostanza, dopo una certa età, che è quella tipica della conclusione media di un percorso di studio anche lungo, purché proficuamente seguito, e con la tolleranza di un ragionevole tasso di tempo ancora per la ricerca di un lavoro. Sicché, è onere del figlio maggiorenne ormai divenuto adulto provare non solo la mancanza di indipendenza economica che è la precondizione del diritto preteso, ma anche di avere curato, con ogni possibile impegno, la ricerca di un lavoro.

Conclusioni

La Cassazione, dunque, richiamando il consolidato orientamento ha ribadito che ai fini del riconoscimento dell’obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, ovvero del diritto all’assegnazione della casa coniugale, il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all’età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo o l’assegnazione dell’immobile.
Tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni.

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