Pubblicato e revisione modifica 31 Gennaio, 2023.

La Cassazione, sezione Tributaria, con la sentenza del 24 gennaio 2023, n. 2095 ha stabilito che anche gli interessi tributari si prescrivono in cinque anni, rigettando così il ricorso dell’Agenzia delle Entrate sul punto.

Le argomentazioni della Corte di Cassazione: applicazione dell’art. 2948, n. 4 , c.c.

La prescrizione degli interessi che accedono a obbligazioni tributarie, a differenza delle sanzioni relative a violazioni tributarie, che godono di una disciplina speciale in ambito tributario, è regolata  da una norma di diritto comune quale l’art. 2948, n. 4, c.c..

Ciò, secondo la giurisprudenza largamente prevalente della Cassazione, in base alla quale l’obbligazione relativa agli interessi riveste natura autonoma rispetto al debito principale e pertanto soggiace al generalizzato termine di prescrizione quinquennale stabilito dalla norma.

L’art. 2948, n. 4, c.c. prevede che si prescrivono in cinque anni “gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”. La norma relativa alla prescrizione degli interessi è, pertanto, norma speciale rispetto alla prescrizione della sorte capitale e si applica a tutte le categorie di interessi.

L’articolo del codice non distingue il regime della prescrizione in ragione della natura o della fonte degli interessi.

L’importanza di una disciplina unitaria della prescrizione degli interessi

La rilevanza di una disciplina unitaria della prescrizione dell’obbligazione di interessi appare significativa, in considerazione del fatto che il codice civile conosce diverse categorie di interessi:

  • gli interessi corrispettivi, dovuti in caso di debiti liquidi ed esigibili,
  • gli interessi moratori, quale corrispettivo del ritardato adempimento
  • gli interessi compensativi, diretti a compensare il pregiudizio subito dal creditore per mancato godimento di beni o servizi, quali quelli previsti dall’art. 1499 c.c.

La conclusione che si trae è che la disciplina della prescrizione, che attiene alla fase in cui gli interessi, in quanto sorti già separati dal capitale, vengono a maturazione, deve necessariamente essere risolta in base al principio dell’autonomia.

In conseguenza di ciò il termine prescrizionale è quello quinquennale stabilito dall’art. 2948, n. 4, c.c. il quale prescinde sia dalla tipologia degli interessi, sia dalla natura dell’obbligazione principale.

C’è differenza tra interessi dovuti per una prestazione di natura periodica e interessi dovuti per una prestazione in unica soluzione?

Per la Cassazione non appare condivisibile l’argomento secondo cui gli interessi sarebbero soggetti a prescrizione quinquennale solo se l’obbligazione principale fosse di natura periodica o di durata e non anche ove gli interessi siano dovuti per una prestazione dovuta in unica soluzione o uno actu.

Infatti, la formulazione della norma di cui all’art. 2948, n. 4, c.c. evidenzia, invero, come la prescrizione dell’obbligazione degli interessi sia affiancata, ai fini della prescrizione, a quella delle altre prestazioni di cui alla medesima disposizione (“gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”), ma non sia sovrapponibile a queste ultime.

L’utilizzo della congiunzione “e” lascia intendere come la disciplina della prescrizione quinquennale riguarda gli interessi in quanto tali e viene ad affiancarsi a quella delle prestazioni periodiche, con la quale non può essere confusa.

La periodicità dell’obbligazione degli interessi, per il vero, non attiene alla sorte capitale dalla quale gli interessi scaturiscono, ma al meccanismo di produzione del flusso finanziario, legato alla maturazione degli stessi in ragione del decorrere del tempo.

Solo nel senso sopra detto – e non anche in ragione della natura della sorte capitale dalla quale gli interessi scaturiscono e dalla quale si separano nel momento in cui l’obbligazione del capitale è insorta- gli interessi possono essere accomunati alle altre prestazioni periodiche.

Interessi Tributari: conclusione

La Cassazione riconferma la maggioritaria e del tutto consolidata giurisprudenza che applica la prescrizione quinquennale agli interessi in materia tributaria.

Infatti,  l’assenza di norme speciali in materia tributaria, a differenza che per le sanzioni, così come l’assenza di particolari ragioni sistematiche che consentano di differenziare la disciplina della prescrizione delle diverse categorie di interessi che sorgono dalle varie fattispecie tributarie previste dalla legge rispetto al diritto comune conducono a tale conclusione: la prescrizione quinquennale degli interessi tributari.

Diritto Tributario e processo