Pubblicato e revisione modifica 17 Febbraio, 2025.

Il principio del contraddittorio previsto dall’art. 6-bis dello Statuto del Contribuente

Con l’ art. 6-bis della l. 27.7.2000, n. 212, è stato introdotto, a decorrere dal 18.01.2024, l’obbligo del contraddittorio tra l’amministrazione finanziaria e il contribuente per tutti gli atti autonomamente impugnabili. La norma è entrata in vigore dal 18.01.2024.

La norma prevede che tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo ad eccezione  degli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione.

Al fine di rendere effettivo il contraddittorio,  l’amministrazione finanziaria comunica al contribuente, con modalità idonee a garantirne la conoscibilità, lo schema di atto previsto al comma 1 dell’art. 6-bis, assegnando un termine non inferiore a sessanta giorni per consentirgli eventuali controdeduzioni ovvero, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo.

L’atto non è adottato prima della scadenza del termine dei sessanta giorni.

Se la scadenza di tale termine è successiva a quella del termine di decadenza per l’adozione dell’atto conclusivo ovvero se fra la scadenza del termine assegnato per l’esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrono meno di centoventi giorni, tale ultimo termine è posticipato al centoventesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio.
L’atto adottato all’esito del contraddittorio tiene conto delle osservazioni del contribuente ed è motivato con riferimento a quelle che l’Amministrazione ritiene di non accogliere.

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