Con la circolare del 29 luglio 2022 n. 30/E l’Agenzia delle Entrate chiarisce che sono esenti dall’imposta di registro atti e provvedimenti relativi a cause non eccedenti € 1.033,00.
Ecco cosa prevede la Circolare n. 30/E del 29 luglio 2022.
La normativa
L’art. 46 l. 374 del 1991 prevede che:
“Le cause e le attività conciliative in sede non contenziosa il cui valore non eccede la somma di euro 1.033,00 e gli atti e i provvedimenti ad esse relativi sono soggetti soltanto al pagamento del contributo unificato, secondo gli importi previsti dall’articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni”.
La finalità della norma «è quella di esonerare tali cause dal carico fiscale perché di minimo valore, ovvero di alleviare l’utente dal costo del servizio di giustizia per le controversie di valore più modesto: l’imposta di registro infatti è proporzionale al valore, mentre ai fini impositivi risulta indifferente l’organo giudiziario che ha emanato il provvedimento».
La circolare dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate, considerato l’orientamento espresso dalla Cassazione per assicurare uniformità di trattamento delle situazioni analoghe a quelle prese in considerazione dalle pronunce, ha ritenuto di applicare la disposizione di favore contenuta nell’articolo 46 della legge n. 374 del 1991 a tutti gli atti e provvedimenti relativi a controversie il cui valore non eccede la somma individuata di euro 1.033,00.
Ciò, indipendentemente dal grado di giudizio e dall’ufficio giudiziario adito, con il superamento delle precedenti indicazioni di prassi in materia.
Atti giudiziari di cui alla Nota II
La disposizione si applica anche agli atti giudiziari, così come individuati dalla Nota II posta in calce all’articolo 8 della Tariffa, Parte I, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, per i quali trova applicazione l’imposta di registro in misura fissa in quanto dispongono il pagamento di corrispettivi o prestazioni soggetti ad imposta sul valore aggiunto.
La Nota II prevede che «Gli atti di cui al comma 1, lettera b), e al comma 1 -bis non sono soggetti all’imposta proporzionale per la parte in cui dispongono il pagamento di corrispettivi o prestazioni soggetti 6 all’imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’art. 40 del testo unico» 1 , mentre quest’ultima disposizione prevede, in via generale, che «Per gli atti relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi soggetti all’imposta sul valore aggiunto, l’imposta si applica in misura fissa». In tali casi, pertanto, non è dovuta neanche l’imposta in misura fissa.
Quando non si applica l’esenzione
L’esenzione non si applica invece alle disposizioni negoziali contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati, enunciati nell’atto dell’autorità giudiziaria interessato dall’agevolazione in esame.
Essi restano soggetti a tassazione secondo le previsioni di cu all’articolo 22 del d.P.R. n. 131 del 1986.
Ciò in quanto, afferma l’Agenzia, la disposizione agevolativa di cui al più volte citato articolo 46 interessa esclusivamente “Le cause e le attività conciliative in sede non contenziosa il cui valore non eccede la somma di euro 1.033,00 e gli atti e i provvedimenti ad esse relativi”.