Pubblicato e revisione modifica 11 Giugno, 2022.
assoluzione spese legali

In base a quanto previsto dalla Legge Finanziaria per il 2021 e dal Decreto del Ministero della Giustizia in caso di assoluzione si può ottenere il rimborso delle spese legali.

Di seguito indichiamo i criteri e le modalità di rimborso delle spese legali previste dal decreto.

Imputato assolto: requisiti per accedere al rimborso delle spese legali.

Non tutti possono ottenere il rimborso delle spese legali, ma solo i soggetti assolti con le seguenti formule:

  •  assoluzione pronunciata ai sensi dell’art. 129 del codice di procedura  penale
  • o dell’art. 530 del codice di procedura penale:
  1. «perchè il fatto non sussiste»,
  2. «perchè non ha commesso il fatto»,
  3. «perche’ il fatto  non costituisce reato o non è previsto dalla  legge  come  reato»

Pertanto solo in tali casi si può accedere al «Fondo per il rimborso delle spese legali agli imputati  assolti».

Riconoscimento del diritto a richiedere le prestazioni del Fondo

Il diritto a richiedere le prestazioni del Fondo è riconosciuto a condizione che:

  •  l’imputato sia stato assolto con le formule sopra indicate con esclusione, rispetto all’assoluzione perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, il caso in  cui  quest’ultima  pronuncia  sia intervenuta  a  seguito  della  depenalizzazione  dei  fatti  oggetto dell’imputazione;
  •  la sentenza di assoluzione sia divenuta  irrevocabile  e  per nessuna delle imputazioni sia stata  pronunciata  sentenza  di condanna o di estinzione del reato per prescrizione o amnistia;
  •  l’imputato  assolto  non  abbia  beneficiato   nel   medesimo procedimento del patrocinio a spese dello Stato,
  •  l’imputato  assolto   non   abbia   ottenuto   nel   medesimo procedimento la condanna del querelante alla rifusione delle spese di lite, ai sensi dell’art. 427 del codice di  procedura  penale  ovvero dell’art. 542 del codice di procedura penale;
  •  l’imputato assolto non abbia diritto al rimborso delle  spese legali dall’ente da cui dipende
  •  l’istanza  riguardi  una   sentenza   divenuta   irrevocabile nell’anno precedente a quello della sua presentazione.

Limiti del rimborso

Ciascuna istanza di rimborso è accoglibile esclusivamente fino all’importo massimo di euro 10.500,00.