In base a quanto previsto dalla Legge Finanziaria per il 2021 e dal Decreto del Ministero della Giustizia in caso di assoluzione si può ottenere il rimborso delle spese legali.
Di seguito indichiamo i criteri e le modalità di rimborso delle spese legali previste dal decreto.
Imputato assolto: requisiti per accedere al rimborso delle spese legali.
Non tutti possono ottenere il rimborso delle spese legali, ma solo i soggetti assolti con le seguenti formule:
- assoluzione pronunciata ai sensi dell’art. 129 del codice di procedura penale
- o dell’art. 530 del codice di procedura penale:
- «perchè il fatto non sussiste»,
- «perchè non ha commesso il fatto»,
- «perche’ il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato»
Pertanto solo in tali casi si può accedere al «Fondo per il rimborso delle spese legali agli imputati assolti».
Riconoscimento del diritto a richiedere le prestazioni del Fondo
Il diritto a richiedere le prestazioni del Fondo è riconosciuto a condizione che:
- l’imputato sia stato assolto con le formule sopra indicate con esclusione, rispetto all’assoluzione perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, il caso in cui quest’ultima pronuncia sia intervenuta a seguito della depenalizzazione dei fatti oggetto dell’imputazione;
- la sentenza di assoluzione sia divenuta irrevocabile e per nessuna delle imputazioni sia stata pronunciata sentenza di condanna o di estinzione del reato per prescrizione o amnistia;
- l’imputato assolto non abbia beneficiato nel medesimo procedimento del patrocinio a spese dello Stato,
- l’imputato assolto non abbia ottenuto nel medesimo procedimento la condanna del querelante alla rifusione delle spese di lite, ai sensi dell’art. 427 del codice di procedura penale ovvero dell’art. 542 del codice di procedura penale;
- l’imputato assolto non abbia diritto al rimborso delle spese legali dall’ente da cui dipende
- l’istanza riguardi una sentenza divenuta irrevocabile nell’anno precedente a quello della sua presentazione.
Limiti del rimborso
Ciascuna istanza di rimborso è accoglibile esclusivamente fino all’importo massimo di euro 10.500,00.