Per la Cassazione è irrilevante il consenso del titolare della carta di credito, infatti l’utilizzo da parte del delegato non giustifica l’utilizzo indebito.
Uso indebito di carte di pagamento
La natura della norma che sanziona l’uso indebito di carte di credito e di pagamento, è pacificamente diretta alla tutela:
- del patrimonio personale del titolare dello strumento di pagamento o prelievo
- degli interessi pubblici alla sicurezza delle transazioni commerciali e alla fiducia nell’utilizzazione da parte dei consociati di quegli strumenti
Tali ultimi interessi sono legati all’esigenza di prevenire, di fronte ad una sempre più ampia diffusione delle carte di credito e dei documenti similari, il pregiudizio che l’indebita disponibilità dei medesimi é in grado di arrecare alla sicurezza e speditezza del traffico giuridico e, di riflesso, alla “fiducia” che in essi ripone il sistema economico e finanziario
Il reato in esame ha natura plurioffensiva.
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Il consenso dell’avente diritto come causa di giustificazione
La Cassazione penale con sentenza n.18609 del 2021 ha affermato che in relazione al reato di uso indebito di carte di credito, è irrilevante il consenso dell’avente diritto.
Infatti, anche qualora l’utilizzo dello strumento di pagamento o prelievo da parte di terzi sia stato delegato dal titolare, non opera la causa di giustificazione ex art. 50 c.p. perché il reato di cui all’art. 493-ter c.p. ha natura plurioffensiva, tutelando non solo il patrimonio personale della persona offesa, ma anche gli interessi pubblici alla sicurezza delle transazioni commerciali e alla fiducia nell’utilizzazione di tali strumenti da parte dei consociati.
La Cassazione pertanto ha rigettato il ricorso di un imputato condannato in appello per avere indebitamente utilizzato, in concorso con altro soggetto, una carta di credito intestata a terzi per eseguire ripetuti prelievi di carburante da un’area di servizio con apposite taniche, poi riposte nel veicolo nella loro disponibilità.