La Cassazione è intervenuta sulla questione relativa alla cessione di cubatura con la sentenza Cassazione SS.UU. n. 16080 del 9.6.2021.
Cessione di cubatura: di che cosa si tratta
Si tratta di un accordo in base al quale il proprietario di un’area edificabile (cedente) rinuncia su corrispettivo a sfruttare per sè la cubatura realizzabile sul proprio terreno così da consentire ad altro proprietario (cessionario) di disporre di una maggiore volumetria sul suo terreno.
Secondo le definizioni che ne sono state date dalla giurisprudenza sia di legittimità sia del Consiglio di Stato, per cessione di cubatura si intende dunque generalmente l’ accordo tra proprietari di aree dotate del requisito di reciproca prossimità ed aventi la medesima destinazione urbanistica.
Con la cessione di cubatura il proprietario del fondo distacca in tutto o in parte la facoltà inerente al suo diritto dominicale di costruire nei limiti della cubatura concessagli dal piano regolatore.
Così si forma un diritto a sé stante che viene trasferito definitivamente all’acquirente, a beneficio del fondo di quest’ultimo.
La Cassazione a Sezioni Unite
Il negozio di cessione di cubatura, costituisce un atto:
- immediatamente traslativo di un diritto edificatorio di natura non reale a contenuto patrimoniale;
- non richiedente la forma scritta ad substantiam ex art. 1350 c.c.;
- trascrivibile ex art. 2643, n. 2 bis c.c.;
La tassazione dell’atto di cessione
L’atto di cessione di cubatura è assoggettabile ad imposta proporzionale di registro come atto “‘diverso” in quanto ha ad oggetto una prestazione a contenuto patrimoniale ex art.9 Tariffa Parte Prima allegata al d. P.R. n. 131/1986.
In caso di trascrizione e voltura, poi è assoggettato ad imposta ipotecaria e catastale in misura fissa ai sensi degli artt. 4 Tariffa allegata al decreto legislativo n. 347/1990 e 10, comma 2, del medesimo decreto legislativo.