Pubblicato e revisione modifica 19 Luglio, 2022.

L’art. 13 della L.212 del 2000, Statuto del Contribuente prevede che presso ogni direzione regionale delle entrate e direzione delle entrate delle province autonome sia istituito il garante del contribuente.

Il garante del contribuente è un organo monocratico che opera in completa autonomia.

Sede, nomina e durata

E’ istituito presso ogni Direzione Regionale delle Entrate e Direzione delle Entrate delle province autonome ed è nominato dal Presidente della Commissione Tributaria Regionale o sua sezione distaccata nella cui circoscrizione è compresa la direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate.

La scelta del Garante avviene tra i magistrati, professori universitari di materie giuridiche ed economiche, notai, sia a riposo che in attività, avvocati, dottori commercialisti e ragionieri collegiati, pensionati, scelti in una terna formata, per ciascuna direzione regionale delle entrate, dai rispettivi ordini di appartenenza. L’incarico dura quattro anni ed è rinnovabile previa valutazione della professionalità, produttività ed attività svolta.

Il Garante del contribuente opera in completa autonomia.

Funzionamento del Garante del contribuente

Il contribuente o qualsiasi altro soggetto interessato che lamenti disfunzioni, irregolarità scorrettezze, prassi amministrative anomale o irragionevoli o comportamenti che ledano il rapporto fiduciario tra cittadini e amministrazioni finanziarie può segnalarle al Garante del contribuente.

Una volta ricevuta la segnalazione il garante rivolge richieste di documenti o chiarimenti agli uffici competenti.

Attiva le procedure di autotutela nei confronti di atti amministrativi di accertamento o di riscossione notificati al contribuente.

Gli Uffici rispondono entro trenta giorni.

L’esito dell’attività svolta viene comunicato alla direzione regionale e compartimentale o al comando di zona della Guardia di Finanza competente ed agli organi di controllo informando l’autore della segnalazione.

Di cosa si occupa

Il Garante :

  • rivolge raccomandazioni ai dirigenti degli uffici ai fini della tutela del contribuente e della migliore organizzazione dei servizi.
  • ha il potere di accedere agli uffici finanziari e di controllare la funzionalità dei servizi di assistenza e di informazione al contribuente nonché l’agibilità degli spazi aperti al pubblico.
  • richiama gli uffici al rispetto di quanto previsto dagli articoli 5 e 12 della presente legge.
  • richiama gli uffici al rispetto dei termini previsti per il rimborso d’imposta.
  • individua i casi di particolare rilevanza in cui le disposizioni in vigore ovvero i comportamenti dell’amministrazione determinano un pregiudizio dei contribuenti o conseguenze negative nei loro rapporti con l’amministrazione. Li segnala al direttore-regionale o compartimentale o al comandante di zona della Guardia di finanza competente e all’ufficio centrale per l’informazione del contribuente, al fine di un eventuale avvio del procedimento disciplinare.

Il garante presenta una relazione sull’attività svolta ogni sei mesi.

Il Garante fornisce al Governo ed al Parlamento con una relazione annuale dati e notizie sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale

Il Ministro delle finanze riferisce annualmente alle competenti Commissioni parlamentari in ordine al funzionamento del Garante del contribuente, all’efficacia dell’azione da esso svolta ed alla natura delle questioni segnalate nonché ai provvedimenti adottati a seguito delle segnalazioni del Garante stesso.