La Corte Costituzionale con sentenza depositata oggi 13 ottobre 2022 ha dichiarato la illegittimità dell’articolo 13, comma 2, quarto periodo, del decreto-legge n. 201/2011 con la conseguenza che l’esenzione IMU prima casa, indipendentemente dal nucleo familiare spetta sempre al possessore che vi risieda e vi dimori abitualmente.
La sentenza della Corte Costituzionale
Con la sentenza n. 209 del 2022 pubblicata oggi 13 ottobre 2022 la Corte Costituzionale accogliendo le questioni che aveva sollevato davanti a sé, ha dichiarato illegittimo l’articolo 13, comma 2, quarto periodo, del decreto-legge n. 201/2011 là dove parlando di «nucleo familiare» finisce per penalizzarlo, in contrasto con gli articoli 3, 31 e 53 della Costituzione.
La Corte ha dichiarato l’illegittimità anche di quelle norme che, per i componenti del nucleo familiare, limitano l’esenzione ad uno solo degli immobili siti nel medesimo comune (quinto periodo del comma 2 dell’articolo 13, Dl 201/2011) e che prevedono che essi optino per una sola agevolazione quando hanno residenze e dimore abituali diverse (comma 741, lettera b) della legge n. 160 del 2019, come modificato dall’articolo 5-decies del Dl 146/2021).
Per la Corte “nel nostro ordinamento costituzionale non possono trovare cittadinanza misure fiscali strutturate in modo da penalizzare coloro che, così formalizzando il proprio rapporto, decidono di unirsi in matrimonio o di costituire una unione civile”.
Dall’orientamento della Corte di Cassazione alla sentenza della Corte Costituzionale
Il comma 741, lettera b) della legge n. 160 del 2019, come modificato dall’articolo 5-decies del Dl 146/2021), ha precisato la Corte, è stato introdotto dal legislatore in seguito all’orientamento della giurisprudenza di legittimità.
La Cassazione aveva negato ogni esenzione sull’abitazione principale se un componente del nucleo familiare risiede in un comune diverso da quello del possessore dell’immobile.
In conseguenza del riferimento al nucleo familiare contenuto nelle norme, argomenta la Corte, sino a che non avviene la costituzione di tale nucleo, ciascun possessore di immobile che vi risieda anagraficamente e dimori abitualmente, può fruire pacificamente dell’esenzione IMU sull’abitazione principale, anche se unito in una convivenza di fatto.
I partners in tal caso avranno diritto a una doppia esenzione, perché ciascuno di questi potrà considerare il rispettivo immobile come abitazione familiare.
La scelta di accettare che il proprio rapporto affettivo sia regolato dalla disciplina legale del matrimonio o dell’unione civile determina, invece, l’effetto di precludere la possibilità di mantenere la doppia esenzione anche quando effettive esigenze, come possono essere in particolare quelle lavorative, impongano la scelta di residenze anagrafiche e dimore abituali differenti.
Soprattutto, poi, nel diritto vivente, il suddetto riferimento al nucleo familiare è interpretato nel senso di precludere addirittura ogni esenzione ai coniugi che abbiano stabilito la residenza anagrafica in due abitazioni site in comuni diversi; secondo questa interpretazione, in tal caso, infatti, nessuno dei loro immobili potrà essere considerato abitazione principale e beneficiare dell’esenzione.
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