Attualmente la Tassa sui rifiuti è la TARI , introdotta con la Legge di stabilità per il 2014: vediamone presupposti, esenzioni e riduzioni.
Il regime fiscale dei rifiuti ha subito numerose modifiche legislative a partire dalla TARSU (Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani prevista dal D.lgs. n. 507 del 1993) poi sostituita dalla TIA 1 (Tariffa di Igiene Ambientale introdotta dall’art. 49 del D.lgs. 22 del 1997, il c.d. Decreto Ronchi), a sua volta sostituita dalla TIA 2 (tariffa integrata ambientale) prevista all’art. 238 del D. lgs.. 152 del 2006 (Codice dell’Ambiente) per arrivare al Tributo comunale sui servizi (TARES) prevista dal D.L. 201 del 2011 art. 14, convertito nella L.214 del 2011, poi sostituito anch’esso dalla TARI.
Insieme alla Tasi (Tributo per i Servizi Indivisibili) ed all’IMU (Imposta Municipale Propria) costituiva la IUC (Imposta Unica Comunale). Quest’ultima è stata poi soppressa con la Legge di Bilancio per il 2020 così come è stata abolita la Tasi e sono rimaste in vigore solo Imu e Tari.
A decorrere dal 2014 dunque la Tari ha sostituito la Tares (Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi), peraltro in vigore solo nell’anno 2013. In precedenza, esistevano TARSU, TIA1 e TIA2 con riferimento ai prelievi sui rifiuti aventi natura sia tributaria che patrimoniale.
La Tari finanzia i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.
La Tari è dovuta indipendentemente dal fatto che l’utente utilizzi il servizio di smaltimento dei rifiuti.
Infatti, la ratio della istituzione del prelievo sta nel porre le amministrazioni locali nelle condizioni di soddisfare interessi generali della collettività, piuttosto che nel fornire prestazioni riferibili a singoli utenti.
La conseguenza di ciò è che l’omesso svolgimento da parte del Comune del servizio di raccolta, anche se istituito ed attivato nella zona di ubicazione dell’immobile comporta non l’esenzione dal tributo, ma che il tributo sia dovuto in misura ridotta.
Presupposto dell’assoggettamento alla Tari.
Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva. (art. 1, comma 641, della l. n. 147 del 2013).
Come sono determinate le tariffe della Tari?
La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un’autonoma obbligazione tributaria.
Il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 (Art. 1 commi 650, 651 L. 147/2013).
Il comune, in alternativa ai criteri previsti all’art. 1, comma 651 L. 147/2013, e nel rispetto del principio «chi inquina paga», può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti
Il Consiglio Comunale delibera le tariffe della Tari, che sono determinate tenendo conto dei costi individuati nel piano finanziario predisposto dal gestore del servizio e approvato dal Consiglio Comunale così da assicurare la copertura integrale dei costi.
La delibera per poter essere applicata deve essere approvata entro il termine previsto dalla legge per l’adozione del bilancio di previsione per l’anno cui si riferisce e pubblicata sul sito del MEF – Dipartimento delle Finanze, salo eventuali proroghe previste per legge.
Tassa sui rifiuti: riduzioni ed esenzioni
Esistono ipotesi di esclusione e di riduzione che il legislatore ha ritenuto di dover introdurre al fine di temperare la rigidità del criterio impositivo.
Esistono riduzioni obbligatorie, i cui presupposti sono già fissati dalla legge e riduzioni facoltative, spettanti solo se previste dal regolamento Comunale e secondo le modalità ivi determinate.
Le deroghe, le riduzioni di tariffe ed agevolazioni operano in base a diversi presupposti di fatto e di diritto ed è onere del contribuente dedurre e provare la relativa sussistenza per vincere la presunzione di produttività di rifiuti prevista dall’art. 1 co. 641 della L. n. 147/2013.
La interpretazione offerta dalla giurisprudenza di legittimità in tema di riduzioni Tarsu va sicuramente estesa anche alla Tari e così il diritto alla riduzione presuppone l’accertamento specifico della effettiva erogazione del servizio di raccolta rifiuti in grave difformità delle previsioni legislative e regolamentari. L’ onere probatorio grava sul contribuente che invoca la riduzione (cfr. Cass. n. 3265 e n. 22676 del 2019).
Le riduzioni
Le riduzioni c.d. “tecniche” previste dai commi 656 e 657 della L. 147/2013 regolano situazioni in cui si realizza una contrazione del servizio per motivi oggettivi ed a favore di una pluralità indistinta e generalizzata di utenti. Tali riduzioni vanno riconosciute senza la necessità di una specifica e preventiva domanda che contenga l’indicazione delle condizioni per fruirne. Il contribuente deve solo provarne i presupposti normativi.
La Tari è dovuta nella misura massima del 20 per cento della tariffa nel caso di mancato svolgimento del servizio ovvero nel caso in cui il medesimo è effettuato in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi.
Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la Tari è dovuta in misura non superiore al 40 per cento della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.
Riduzioni ed esenzioni
Il Comune con Regolamento può prevedere per al tassa sui rifiuti riduzioni tariffarie ed esenzioni di natura agevolativa, meramente eventuali, nei casi previsti dall’art. 1 commi 659 e 660, nelle ipotesi di:
- Abitazione con unico occupante;
- Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- Locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- Abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all’anno, all’estero;
- Fabbricati rurali ad uso abitativo;
- Attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti non prodotti.
Il Comune può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto alle precedenti, purchè abbiano una copertura disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa.
Previsione di una tariffa avente natura di corrispettivo in luogo della Tari.
La legge n. 147 del 2013 (art. 1, comma 668) ha concesso la possibilità ai Comuni, in presenza di determinati requisiti di applicare al posto della Tari una tariffa avente natura di corrispettivo.
“I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.”
Il Decreto del Ministero della Ambiente e della Tutela del Territorio del 20.04.2017 ha stabilito i criteri finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, svolto in conformità al diritto dell’Unione Europea.
Tali criteri sono necessari per la realizzazione da parte dei Comuni:
- di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico;
- di sistemi di gestione caratterizzati dall’utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio in funzione del servizio reso.
In tale decreto è altresì previsto l’adeguamento alle prescrizioni entro 24 mesi dall’entrata in vigore per quei Comuni che nelle more dell’emanazione del decreto hanno applicato una misurazione puntuale della parte variabile della tariffa.
Il decreto sopra richiamato in realtà non ha chiaramente definito la c.d. Tarip (tariffa puntuale), a volte anche indicata come Taric (tariffa corrispettiva) come opzione sostitutiva alla Tari, ma ha costituito il necessario presupposto della istituzione di detta tariffa.
La differenza tra una entrata di natura tributaria e una entrata di natura patrimoniale.
La tariffa avente natura di corrispettivo di cui all’art. 1, comma 668 della l. n. 147/2013 ha natura privatistica e risulta dunque assoggettabile ad Iva.
La norma in esame nello statuire che i Comuni possono prevedere l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della Tari deve essere letta in modo da delineare l’ambito di tale tariffa in termini alternativi alla tassa rifiuti della quale è pacifica la natura tributaria.
Resta immutato il presupposto oggettivo del corrispettivo per i rifiuti (già comune alla TIA2 avente natura privatistica come stabilito dalla Cassazione a Sezioni Unite con sentenza n. 8631/2020) che si inserisce in un sistema che basandosi sul principio “chi inquina paga” è costituito dal rapportare la prestazione alla quantità di rifiuti conferiti dall’utente del servizio.
La Cassazione a Sezioni Unite (Cass. S.U. n. 11290/2021) ha stabilito, tra l’altro, la giurisdizione del giudice ordinario per le controversie aventi ad oggetto la tariffa avente natura di corrispettivo diversamente dalle controversie aventi ad oggetto la Tari, devolute alla giurisdizione tributaria.