La legge di bilancio per l’ anno 2021 (legge n. 178/2020) ha previsto un Fondo per il rimborso delle spese legali in favore dell’ imputato assolto con sentenza divenuta irrevocabile dalla data del 1° gennaio 2021, in poi.
Criteri e modalità per ottenere il rimborso
Il Ministero della Giustizia con decreto del 20 dicembre 2021 ha definito i criteri e le modalità dell’erogazione del rimborso delle spese legali agli imputati assolti
Chi può ottenere il rimborso?
Tutti i soggetti assolti con le seguenti formule:
- assoluzione pronunciata ai sensi dell’art. 129 del codice di procedura penale
- o dell’art. 530 del codice di procedura penale:
- “perché il fatto non sussiste”,
- “perché non ha commesso il fatto”,
- “perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato” escluso il caso in cui quest’ultima pronuncia sia intervenuta a seguito della depenalizzazione dei fatti oggetto dell’imputazione.
Chi non può accedere al Fondo?
Non possono accedere al fondo coloro che:
- pur essendo stati assolti per alcuni capi di imputazione, siano stati però condannati per altri;
- per i quali sia stata emessa sentenza di estinzione del reato per prescrizione o amnistia;
- abbiano beneficiato nel medesimo procedimento del patrocinio a spese dello Stato;
- abbiano ottenuto la condanna del querelante alla rifusione delle spese di lite;
- abbiano diritto al rimborso delle spese legali dall’ente da cui dipendono
Limite al rimborso delle spese legali
Il rimborso è riconosciuto nel limite massimo di 10.500 euro, ripartito in tre quote annuali, a partire dall’anno successivo a quello in cui la sentenza è divenuta irrevocabile.
Come si presenta la domanda?
Sul sito del Ministero della Giustizia è possibile consultare il manuale con le istruzioni per la presentazione della istanza di rimborso delle spese legali per l’imputato assolto attraverso la apposita piattaforma.
Ecco il link istanza web imputato assolto
Nel caso di imputati minorenni o incapaci, l’istanza potrà essere presentata dal titolare della responsabilità genitoriale o da chi ne ha la rappresentanza legale.
Nel caso di decesso dell’imputato, l’istanza potrà essere presentata dall’erede e, in caso di pluralità di eredi, da uno degli eredi nell’interesse di tutti.