Nell’ordinamento italiano attualmente si contano almeno 5 processi telematici ed ogni avvocato giornalmente si trova ad utilizzare programmi e piattaforme per il deposito di atti .
Oltre ai processi telematici civile , penale, amministrativo, tributario e contabile dobbiamo annoverare anche il processo telematico in Cassazione , quello sportivo e quello davanti alla Corte Costituzionale ed a breve si aggiungerà quello del Giudice di Pace .
Nell’ottica della semplificazione è accettabile l’esistenza di processi telematici differenti con regole e piattaforme diverse?
L’avvocato ed il processo telematico
Avere la possibilità di inviare attraverso il computer, ovunque ci troviamo, atti telematici in tutta Italia e poter consultare senza recarsi in Tribunale o in un qualsiasi ufficio giudiziario i fascicoli è davvero una conquista positiva.
Alle competenze giuridiche, allo studio del diritto si è affiancata la necessità di avere conoscenze informatiche, di una vera e propria specializzazione telematica.
L’avvocato civilista si confronta con il processo civile telematico (il c.d. PCT), quello penalista con il processo penale telematico ( il c.d. PPT), l’amministrativista con il PAT , il tributarista con il PTT e poi esiste il processo contabile che si avvale del sistema Giu.Di.Co. (Giustizia Digitale Contabile), senza pensare al resto.
Tutti questi processi telematici esistenti sono differenti, utilizzano piattaforme non omogenee e basate su regole diverse.
Gli avvocati si scontrano con manutenzioni programmate e non e malfunzionamenti dei sistemi con tutte le conseguenze del caso.
L’Avvocato “moderno” non solo deve redigere un atto corretto dal punto di vista giuridico , ma nel notificarlo e depositarlo deve fare i conti con il formato pdf nativo digitale, con le firme cades e pades , con la dimensione e le tipologie dei files, con le attestazioni di conformità e altre prescrizioni normative.
Una volta effettuato l’invio dell’atto al fine del deposito telematico non resta che sperare che tutto vada a buon fine.
Occorre verificare, soprattutto se si tratta del giorno di scadenza, che tutto sia stato svolto correttamente. L’avvocato, con riferimento al processo civile, attende la ricezione della pec di accettazione, quella di consegna, quella relativa ai controlli telematici ed infine quella che attesta l’avvenuto deposito nel fascicolo telematico.
Non è raro che ci siano ritardi nella ricezione delle pec o che vi siano dei messaggi di errore, a volte anche incomprensibili, con conseguente preoccupazione ed ansia da responsabilità professionale da parte dell’Avvocato.