Pubblicato e revisione modifica 23 Novembre, 2022.
sospensione

Con la normativa emergenziale si è posto il problema dell’applicabilità o meno della sospensione dei termini di accertamento con riferimento agli enti locali.

L’articolo 67 del dl n. 18 del 2020 prevede che i termini per l’attività degli uffici degli enti impositori sono sospesi dall’ 8 marzo al 31 maggio 2020: in base a tale norma ai termini di notifica previsti dall’articolo 1 comm. 161, legge 296/2006 devono essere aggiunti 85 giorni.

Applicabilità della sospensione agli Enti locali

Con circolare n.11/E del 6 maggio 2020 l’Agenzia delle Entrate ha rilevato che si applica “lo spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione (nel caso di specie 84 giorni –n.d.r. in realtà 85), anche se il termine di prescrizione o decadenza sospeso non scade entro il 2020”.

Tale posizione è stata confermata dal Dipartimento delle Finanze che, con la risoluzione n.6/DF del 15 giungo 2020, ha precisato come la “norma non sospende l’attività degli enti impositori ma prevede esclusivamente la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza delle predette attività nel periodo individuato “e che “l’effetto della disposizione in commento è quello di spostare in avanti il decorso dei suddetti termini per la stessa durata della sospensione”.

La Nota IFEL

L’ Istituto per la Finanza e l’Economia Locale (IFEL) con una nota precisa che “sulla base di quanto disposto dall’art. 67, del dl n. 18 del 2020, tutti i termini di decadenza pendenti alla data dell’8 marzo 2020, e quindi non solo di quelli che erano in scadenza nel 2020, sono prorogati di 85 giorni, pari al periodo di sospensione 8 marzo-31 maggio 2020. Ciò implica, che ai termini di notifica previsti dall’art.1, comma 161, legge n. 296 del 2006 devono essere aggiunti 85 giorni”.

Non è chiaro se la sospensione dei termini prevista dall’art. 67 comma 4 del decreto “Cura Italia” sia riferita a tutti gli atti per i quali si applica la decadenza dell’azione degli uffici entro il 31 dicembre dell’anno della sospensione o anche per gli anni successivi.

La legge di conversione del decreto “Cura Italia” fa riferimento al solo anno 2020 relativo al periodo di imposta 2015, nonostante la circolare n. 11/E del 6 maggio 2020 dell’Agenzia dell’Entrate ritenga che la proroga di 85 giorni causa Covid-19 per l’espletamento dell’attività di accertamento si applichi anche se il termine di prescrizione o decadenza sospeso non scade entro il 2020.

Nel senso di cui sopra si sono pronunciate varie commissioni tributarie.
Ad esempio la Commissione Tributaria di Caserta sez. 12 con la sentenza 394 /2022 depositata il 3 febbraio 2022 ha stabilito che: “ l’atto impugnato è nullo per intervenuta prescrizione quinquennale in quanto l’avviso di accertamento è stato recapitato al ricorrente oltre il quinto anno” e che “le disposizioni sulla scissione tra emissione e notifica degli atti di accertamento, introdotte con il coronavirus non si applica a quelli relativi agli enti locali, come espressamente previsto dal comma 7-bis del decreto Ristori accogliendo l’interpretazione restrittiva da taluno fondata sul riferimento testuale alle solo Agenzie Fiscali presente in altri commi del medesimo art. 157“.
Nello stesso senso anche la Commissione Tributaria di Teramo sez. I con la sentenza n. 57/2022 depositata l’1.3.2022.